Art. 9 (Accordo)
1. L'esercizio finanziario del Laboratorio va dal 1 gennaio al 31 dicembre. 2. Il Direttore Generale entro il 1 ottobre di ogni anno presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio un bilancio contenente l'indicazione dettagliata delle entrate ed uscite del Laboratorio per l'esercizio finanziario successivo. 3. Il Laboratorio viene finanziato mediante:
- a)i contributi finanziari degli Stati membri;
- b)donazioni fatte dagli Stati membri in aggiunta ai loro contributi finanziari, a meno che il Consiglio con la maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti non decida che la donazione e' incompatibile con i fini del Laboratorio, e
- c)ogni altra entrata, in particolare le donazioni fatte da organizzazioni private o da singoli individui, la cui accettazione richiede l'approvazione del Consiglio alla maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti. 4. Il bilancio del Laboratorio viene espresso in unita' di conto corrispondenti a 0,88867088 g di oro fino.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
