[1]Articolo XXVI.

[2]Il presente Protocollo restera' aperto alla firma di ogni Stato di cui all'articolo XVIII presso il Ministero delle Relazioni con l'estero della Repubblica del Guatemala fino al 30 settembre 1971, e successivamente, fino alla sua entrata in vigore in virtu' dell'articolo XX, presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile. Il Governo della Repubblica del Guatemala informera' con sollecitudine l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile di ogni firma e dalla data di questa durante il periodo nel corso del quale il Protocollo restera' aperto alla firma in Guatemala.

[3]IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

[4]FATTO a Guatemala il giorno 8 del mese di marzo dell'anno 1971, in tre testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese e spagnola. L'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile redigera' un testo autentico del presente Protocollo in lingua russa. In caso di divergenze fara' fede il testo in francese, lingua in cui era stata redatta la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43~artxxvi · fonte su Normattiva