[1]1. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi autenticate sono ritenute insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita o dei terzi restano impregiudicati.
[2]2. I documenti, le informazioni e l'intelligence possono essere trasmessi, ove possibile, mediante supporto informatico in ogni forma e per lo stesso scopo.
[3]3. I documenti, le informazioni e l'intelligence da scambiarsi in conformita' al presente Accordo sono accompagnati da ogni utile notizia che ne permetta il relativo utilizzo ed interpretazione.
Testo vigente dal 29 marzo 2010
