[1]1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:

  • a)avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure
  • b)trasmettere rapidamente la richiesta all'Autorita' competente, oppure
  • c)indicare quali sono le Autorita' competenti in materia.

[2]2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 lett. a) del presente articolo puo' comportare l'acquisizione di deposizioni fatte dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale, nonche' quelle rilasciate da testimoni ed esperti.

Testo vigente dal 29 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43~accordo-art15 · fonte su Normattiva