Le Amministrazioni doganali, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono ogni informazione su:

  • a)la regolarita' dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
  • b)la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci sono state collocate.

Testo vigente dal 29 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43~accordo-art5 · fonte su Normattiva