Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su richiesta e, all'occorrenza, previa indagine, nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:

  • a)la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
  • b)l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Testo vigente dal 29 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43~accordo-art6 · fonte su Normattiva