[1]1. Su richiesta; l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali nazionali applicabili in quella Parte Contraente e rilevanti per le indagini relative ad un'infrazione doganale.
[2]2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:
- a)nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
- b)nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
Testo vigente dal 29 marzo 2010
