ARTICOLO XV SCIOGLIMENTO DELL'ISTITUTO Sezione 1; L'Istituto potra' essere sciolto con voto positivo di almeno tre quarti di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, compresi i membri ex officio, ad una riunione convocata a tal fine, qualora si decida che gli scopi dell'Istituto sono stati soddisfacentemente conseguiti, ovvero qualora si decida che l'Istituto non sara' piu' in qrado di funzionare efficacemente. Sezione 2. Nel caso in cui l'Istituto cessi di esistere per qualunque motivo, tutti i suoi impianti, attrezzature ed altri beni diventeranno di proprieta' dell'Universita' del Sistema delle Filippine, senza alcun pagamento, ad eccezione dei fondi o altri beni, quali la banca del gene e le risorse genetiche dell'Istituto, che sono stati affidati all'Istituto o ad esso donati, e sono soggetti ad altre condizioni per quanto riguarda la loro eliminzione in caso di scioglimento dell'Istituto.

Testo vigente dal 15 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;430~statuto-artxv · fonte su Normattiva