[1]TRASFERIMENTO
[2]1. Ciascuna Parte Contraente nel cui territorio gli investitori dell'altra Parte Contraente hanno effettuato investimenti garantira' a detti investitori il libero trasferimento dei pagamenti relativi a questi investimenti, dopo che gli investitori abbiano adempito a tutti gli obblighi fiscali, in particolare, a titolo di esempio:
- a)redditi da investimento secondo l'Articolo 1, comma 3 del presente Accordo;
- b)importi relativi ai prestiti contratti, o altri obblighi contrattuali assunti, in relazione agli investimenti;
- e)redditi derivanti dalla totale o parziale vendita, cessione o liquidazione di un investimento;
- d)compensi ed indennita' corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente;
- e)capitale iniziale e quote aggiuntive di capitale atte a mantenere ed accrescere l'investimento;
- f)corresponsione di risarcimento ai sensi dell'Articolo 4 del presente Accordo; e
- g)pagamenti di cui all'Articolo 6 del presente Accordo.
[3]2- Tuttavia, le disposizioni del presente Accordo non limiteranno l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. A tal fine, le autorita' competenti di ciascuna Parte Contraente, su richiesta dell'altra Parte, si impegnano a fornire tutte le informazioni utili in relazione alla valutazione dell'imponibile.
[4]3- La Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento dovra' consentire agli investitori dell'altra Parte Contraente l'accesso al mercato internazionale in modo non discriminatorio, e permettergli di acquistare la necessaria valuta estera per effettuare i trasferimenti ai sensi del presente Articolo al tasso di cambio di mercato prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore richiede detto trasferimento.
[5]4- Le Parti Contraenti si impegnano a facilitare le procedure necessarie per effettuare detti trasferimenti senza ritardo, secondo le prassi seguite dai centri finanziari internazionali. Entrambe le Parti Contraenti dovranno impegnarsi ad espletare le formalita' necessarie all'acquisizione di valuta estera ed al suo effettivo trasferimento all'estero entro un mese. Inoltre, le Parti Contraenti dovranno convenire di accordare ai trasferimenti di cui al presente Articolo un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai trasferimenti originati da investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato terzo.
Testo vigente dal 19 novembre 1999
