[1]DI SURROGAZIONE

[2]Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua agenzia designata effettui un pagamento ad uno dei suoi investitori in base ad una qualsiasi garanzia finanziaria che essa abbia assunto contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente dovra', fatti salvi i diritti dell'altra Parte ai sensi dell'art. 8 del presente Accordo, riconoscere la cessione in base alla legge o ad un negozio giuridico, di qualsiasi diritto o titolo dell'investitore alla prima Parte Contraente o ad una sua agenzia designata. L'altra Parte Contraente dovra' altresi' riconoscere la surrogazione della prima Parte Contraente in relazione ad ogni diritto o pretesa che quella Parte Contraente sara' autorizzata a vantare nella stessa misura del predecessore nel titolo. L'altra Parte Contraente sara' autorizzata a compensare imposte ed altri oneri pubblici dovuti dall' investitore.

Testo vigente dal 19 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;431~accordo-art6 · fonte su Normattiva