I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale:

  • a)che soggiornano o risiedono sul territorio dello Stato contraente che non sia lo Stato competente, o
  • b)che, dopo essere stati ammessi al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, sono autorizzati da questa istituzione a ritornare sul territorio dell'altro Stato contraente nel quale risiedono, oppure a trasferire la loro residenza sul territorio dell'altro Stato contraente, oppure
  • c)che sono autorizzati dall'istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altro Stato contraente per ricevervi delle cure appropriate al loro stato, beneficiano:
  • i)delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale corrisposte, per conto della istituzione competente, da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se fossero soggetti alla medesima, nel limite della durata stabilita eventualmente dalla legislazione dello Stato competente;
  • ii)delle prestazioni in denaro corrisposte dalla istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se si trovassero sul territorio di tale Stato.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art25 · fonte su Normattiva