- 1)I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di malattie professionali che risiedono sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello competente beneficiano:
- a)delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale corrisposte per conto dell'istituzione competente, da parte dell'istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se fossero soggetti alla medesima;
- b)delle prestazioni in denaro corrisposte dalla istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedessero sul territorio di tale Stato.
- 2)I lavoratori, di cui al presente articolo, che soggiornano sul territorio competente, beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato.
- 3)I lavoratori, di cui al presente articolo, che trasferiscono la loro residenza sul territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato.
- 4)Le malattie professionali tutelate saranno elencate in un successivo scambio di note; le eventuali variazioni potranno essere concordate dalle istituzioni competenti dei due Stati.
Testo vigente dal 4 settembre 1975
