L'istituzione competente e' tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura corrisposte per suo conto in virtu' del paragrafo 1) dell'articolo 23, del paragrafo i) dell'articolo 25 e dell'articolo 26. Le modalita' per il rimborso saranno stabilite nell'accordo amministrativo previsto all'articolo 44 della presente convenzione.
Testo vigente dal 4 settembre 1975
