Salvo quanto disposto nell'articolo 22 della presente Convenzione, qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambe le Parti contraenti ad attivita' suscettibili di provocare la malattia secondo quanto previsto dalle legislazioni delle Parti stesse, si applica nei suoi confronti la legislazione di quella Parte nel cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto tale attivita' rischiosa, prima che la malattia fosse diagnosticata; a tale scopo l'organismo di assicurazione di questa Parte tiene conto, ove necessario, dei periodi svolti in detta attivita' sul territorio dell'altra Parte.

Testo vigente dal 29 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526~art20 · fonte su Normattiva