Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente sul territorio di uno Stato contraente ad una attivita' suscettibile di provocare la malattia secondo quanto previsto dalla legislazione di detto Stato, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Stato, anche se la malattia si sia manifestata nell'altro. Cio' vale altresi' in caso di aggravamento della malattia, sempre che l'assicurato non sia stato nel frattempo ulteriormente esposto al rischio specifico nel territorio dell'altro Stato.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art29 · fonte su Normattiva