[1]Paragrafo 1. - Qualora l'assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente nel territorio di un Paese ad attivita' suscettibile di provocare la malattia, secondo quanto previsto dalla legislazione di detto Paese, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Paese anche se la malattia si sia manifestata nell'altro.

[2]Paragrafo 2. - Salvo le disposizioni dell'art. 16, qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambi i Paesi ad attivita' suscettibile di provocare la malattia, secondo quanto previsto dalla legislazione dei Paesi stessi, si applica nei suoi confronti la legislazione di quel Paese nel cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto tale attivita' rischiosa.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art13 · fonte su Normattiva