I lavoratori che risiedono nel territorio di uno Stato contraente diverso dallo Stato competente e soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione di quest'ultimo Stato per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 11, beneficiano sul territorio dello Stato ove essi risiedono:

  • a)delle prestazioni in natura corrisposte, per conto dell'istituzione competente, dalla istituzione del luogo di residenza secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima applica, in base ad appositi accordi stipulati fra le istituzioni dei due Stati. Detti accordi regoleranno anche l'erogazione delle prestazioni in natura, in caso di soggiorno nell'altro Stato;
  • b)delle prestazioni in denaro servite dalla istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente come se essi risiedessero sul territorio di questo Stato.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art12 · fonte su Normattiva