Se una persona beneficia di prestazioni in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, per un danno subito sul territorio dell'altro Stato, gli eventuali diritti della istituzione debitrice, sul territorio del secondo Stato, nei confronti del terzo tenuto al risarcimento del danno, sono regolati nel modo seguente:

  • a)quando l'istituzione debitrice e' surrogata, in virtu' della legislazione ad essa applicabile, nei diritti che il beneficiario ha verso il terzo, l'altro Stato contraente riconosce tale surrogazione;
  • b)quando l'istituzione debitrice ha un diritto diretto verso il terzo, l'altro Stato contraente riconosce tale diritto.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art47 · fonte su Normattiva