• 1)Le perizie e gli accertamenti medici per conto delle istituzioni di uno Stato contraente, che riguardano un interessato che si trovi nell'altro Stato, saranno eseguiti, su richiesta di dette istituzioni, dalle istituzioni dell'altro Stato. Nell'accordo amministrativo previsto dall'art. 44, saranno stabilite le disposizioni particolari sia per il rimborso delle spese sia, eventualmente, per le modalita' da seguire.
  • 2)Le perizie e gli accertamenti medici effettuati o le modalita' previste nel paragrafo precedente sono considerati come effettuati sul territorio dello Stato competente.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art46 · fonte su Normattiva