- 1)La riscossione o il recupero dei contributi dovuti ad una istituzione di uno Stato contraente puo' aver luogo sul territorio dell'altro Stato, secondo la procedura amministrativa con le garanzie e i privilegi applicabili alla riscossione o al recupero dei contributi dovuti all'istituzione corrispondente di questo ultimo Stato.
- 2)Le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo precedente possono essere regolate, se necessario mediante apposito accordo, anche per quanto riguarda la procedura giudiziaria del recupero.
Testo vigente dal 4 settembre 1975
