• 1)La riscossione o il recupero dei contributi dovuti ad una istituzione di uno Stato contraente puo' aver luogo sul territorio dell'altro Stato, secondo la procedura amministrativa con le garanzie e i privilegi applicabili alla riscossione o al recupero dei contributi dovuti all'istituzione corrispondente di questo ultimo Stato.
  • 2)Le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo precedente possono essere regolate, se necessario mediante apposito accordo, anche per quanto riguarda la procedura giudiziaria del recupero.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art51 · fonte su Normattiva