• 1)Le autorita' competenti dei due Stati contraenti risolveranno direttamente, di comune accordo, tutte le controversie che sorgeranno in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione.
  • 2)Nel caso che, per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sara' decisa mediante una procedura arbitrale, stabilita di comune accordo tra le autorita' competenti dei due Stati contraenti. L'organo arbitrale dovra' risolvere la controversia secondo lo spirito e i principi fondamentali della presente convenzione. La sua decisione sara' obbligatoria e definitiva.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art52 · fonte su Normattiva