[1]IN VIGORE

[2]1. Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a New Delhi non appena possibile. 2. II presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: (a) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta (" previous year") che iniziano il, o successivamente al, 1 aprile 1977; (b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1977. 3. Il vigente Accordo per evitare la doppia imposizione sul reddito delle imprese di trasporto aereo del 3 febbraio 1970 cessera' di produrre i suoi effetti all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;432~accordo-art29 · fonte su Normattiva