Art. 3 (Trattato) — Sospensione dell'obbligo
L'obbligo di cui all'articolo 1 puo' essere considerato sospeso da uno Stato parte al presente Trattato durante qualsiasi periodo nel quale non esista alcun accordo in vigore tra il Comitato olimpico internazionale e il Comitato olimpico nazionale di tale Stato circa le condizioni alle quali il Comitato olimpico internazionale rilascia le autorizzazioni per l'uso del simbolo olimpico in tale Stato e relativamente alla quota di partecipazione di tale Comitato olimpico nazionale agli introiti che il Comitato olimpico internazionale ottiene rilasciando tali autorizzazioni.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
