L'obbligo di cui all'articolo 1 puo' essere considerato sospeso da uno Stato parte al presente Trattato durante qualsiasi periodo nel quale non esista alcun accordo in vigore tra il Comitato olimpico internazionale e il Comitato olimpico nazionale di tale Stato circa le condizioni alle quali il Comitato olimpico internazionale rilascia le autorizzazioni per l'uso del simbolo olimpico in tale Stato e relativamente alla quota di partecipazione di tale Comitato olimpico nazionale agli introiti che il Comitato olimpico internazionale ottiene rilasciando tali autorizzazioni.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;434~trattato-art3 · fonte su Normattiva