Le disposizioni del capitolo I, nei confronti di Stati parte al presente Trattato che siano membri di una unione doganale, una zona di libero scambio, altri raggruppamenti economici o altri raggruppamenti regionali o subregionali, non pregiudicheranno i loro obblighi assunti in virtu' dello strumento istitutivo di tale unione, zona o altro raggruppamento, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di tale strumento regolanti il libero movimento di beni o servizi.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;434~trattato-art4 · fonte su Normattiva