Art. 4 (Trattato) — Eccezioni al capitolo I
Le disposizioni del capitolo I, nei confronti di Stati parte al presente Trattato che siano membri di una unione doganale, una zona di libero scambio, altri raggruppamenti economici o altri raggruppamenti regionali o subregionali, non pregiudicheranno i loro obblighi assunti in virtu' dello strumento istitutivo di tale unione, zona o altro raggruppamento, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di tale strumento regolanti il libero movimento di beni o servizi.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
