Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adottata a Ginevra il 21 ottobre 1982
Art. 1 (Allegato 3)
[1]Allegato 3-art. 1
[2]ISPEZIONE VETERINARIA
[3]Articolo 1 Principi
[4]L'ispezione veterinaria si effettua, a prescindere dal luogo in cui e' eseguita, secondo i principi definiti dalla presente Convenzione, in particolare dall'allegato 1.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
