1. I servizi addetti all'ispezione veterinaria collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti al fine di accelerare il passaggio delle merci soggette all'ispezione veterinaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili. 2. Qualora una spedizione di merci deperibili o di animali vivi sia trattenuta nel corso dell'ispezione veterinaria, il servizio responsabile si adoperera' per informarne al piu' presto il corrispondente servizio del paese di esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~allegato-3-art6 · fonte su Normattiva