Art. 1 (Allegato 6)
[1]Allegato 6-art. 1
[2]CONTROLLO DELLA QUALITA'
[3]Articolo 1 Principi
[4]Il controllo della qualita' relativo alle merci contemplate dalla presente Convenzione si effettua, a prescindere dal luogo in cui e' eseguito, secondo i principi definiti dalla presente Convenzione, in particolare dall'allegato 1.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
