Art. 3 (Allegato 3)
Ogni Parte contraente fara' in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti appresso indicati: le merci soggette ad un'ispezione veterinaria, i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione, le malattie che e' obbligatorio dichiarare, le prescrizioni legali e regolamentari relative all'ispezione veterinaria, unitamente alle rispettive procedure di applicazione generale.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
