Ogni Parte contraente fara' in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti indicati in appresso le norme che essa applica, i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione, le prescrizioni legati e regolamentari relative al controllo detta conformita' alle norme tecniche, unitamente alle rispettive procedure d'applicazione generale.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~allegato-5-art2 · fonte su Normattiva