Art. 2 (Allegato 5)
Ogni Parte contraente fara' in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti indicati in appresso le norme che essa applica, i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione, le prescrizioni legati e regolamentari relative al controllo detta conformita' alle norme tecniche, unitamente alle rispettive procedure d'applicazione generale.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
