Art. 3 (Allegato 4)
Ogni Parte contraente fara' in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti indicati in appresso le merci soggette a condizioni fitosanitarie speciali, i luoghi in cui taluni vegetali e prodotti vegetali possono essere presentati per l'ispezione, l'elenco dei nemici vegetali e dei prodotti vegetali per i quali sono in vigore divieti o restrizioni, le prescrizioni legali o regolamentari relative all'ispezione fitosanitaria unitamente alle rispettive procedure d'applicazione generale.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
