Art. 2 (Allegato 6)
Ogni Parte contraente fara' in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti indicati in appresso i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione, le prescrizioni legali e regolamentari relative al controllo della qualita', unitamente alle rispettive procedure d'applicazione generale.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
