[1]dei controlli

[2]1. Le Parti contraenti si adopereranno al fine di: Predisporre, per quanto necessario e dove cio' sia possibile, posti di controllo della qualita', in corrispondenza delle esigenze del traffico. Agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro del servizio incaricato del controllo della qualita' e dei servizi doganali ed accettando di espletare, al di fuori degli orari normali, formalita' per le merci deperibili qualora il loro arrivo sia stato preventivamente annunciato. 2. Il controllo della qualita' potra' essere anche effettuato in punti situati all'interno del paese purche' le procedure utilizzate contribuiscano ad agevolare la circolazione internazionale delle merci. 3. Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali effettuati durante il percorso sulle merci deperibili soggette al controllo della qualita'. 4. Le Parti contraenti organizzeranno il controllo della qualita' armonizzando, ogniqualvolta cio' sia possibile, le procedure del servizio responsabile di tale controllo ed eventualmente dei servizi competenti per gli altri controlli e ispezioni.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~allegato-6-art3 · fonte su Normattiva