1. Quando una delle due Parti contraenti fa dipendere il trattamento di una merce all'importazione da speciali condizioni relative alla composizione, al grado di purezza, alla qualita', allo stato sanitario, alla zona di produzione o da altre simili condizioni, le due Parti contraenti si sforzeranno di concludere specifici accordi al fine di semplificare le formalita', di controllo all'importazione mediante la presentazione di certificati rilasciati dalle Autorita' del Paese esportatore. 2. Gli accordi considerati al paragrafo 1 regoleranno la procedura per il rilascio dei certificati e le condizioni cui devono rispondere le merci affinche' i certificati stessi vengano riconosciuti nel Paese importatore. 3. Le Autorita' del Paese importatore avranno il diritto di verificare l'esattezza dei detti certificati e di assicurarsi della identita' della merce.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art21 · fonte su Normattiva