1. Gli scambi commerciali saranno regolati in base ai diritti ed agli obblighi che risultano per ambedue le Parti contraenti dagli Accordi multilaterali in materia, cui le Parti stesse aderiscano, sempre che essi non siano disciplinati dal presente Trattato o da altri Accordi bilaterali tra le Parti medesime. 2. Le disposizioni contenute nel presente Trattato, che hanno per oggetto materie regolate anche negli Accordi multilaterali di cui sopra, saranno valide alle stesse condizioni stabilite per l'applicazione di detti Accordi multilaterali.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art16 · fonte su Normattiva