1. I cittadini e le societa' di una Parte contraente, che esercitano un'attivita' economica nel proprio territorio, nonche' i loro commessi viaggiatori, hanno diritto di fare, nel territorio dell'altra Parte contraente, gli acquisti per il loro commercio, industria od altra attivita' e di ricercarvi delle ordinazioni di merci presso i cittadini e le societa', nell'esercizio dell'attivita' economica di questi ultimi. Essi potranno recare secondo dei campioni e modelli, ma non delle merci. 2. L'esercizio dei diritti disciplinati al paragrafo 1 puo' essere fatto dipendere dalla detenzione, da parte degli esercenti le attivita', della Carta di legittimazione rilasciata dalle Autorita' patrie, conforme alla Carta "tipo" istituita dalla Convenzione internazionale, firmata a Ginevra il 3 novembre 1923, per la semplificazione delle formalita' doganali. Questa Carta di legittimazione non richiedera' un visto consolare o d'altro genere. 3. Sono fatti salvi, tuttavia, gli eventuali maggiori vantaggi derivanti dal trattamento della nazione piu' favorita che le due Parti contraenti qui convengono di accordarsi per tutto quanto concerne la materia di cui ai paragrafi 1 e 2.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art10 · fonte su Normattiva