Fatte salve le precedenti disposizioni, la presente decisione non reca pregiudizio ai luoghi provvisori di lavoro delle Istituzioni e dei servizi delle Comunita' Europee quali risultano da precedenti decisioni dei Governi, nonche' al raggruppamento dei servizi conseguente all'istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione unica.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~allegato-ii-art12 · fonte su Normattiva