Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunita' economica europea, le Istituzioni della Convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati che sono Parti della Convenzione del trattamento concesso alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunita', delle Istituzioni della Convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-5-art6 · fonte su Normattiva