La Banca Europea per gli Investimenti e' installata a Lussemburgo ove si riuniscono i suoi organi direttivi e si esercita il complesso delle sue attivita'. Tale disposizione riguarda in particolare gli sviluppi delle attivita' attuali e segnatamente di quelle contemplate dall'articolo 130 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, l'eventuale estensione di tali attivita' ad altri settori ed i nuovi compiti che potrebbero essere affidati alla Banca. E' Installato a Lussemburgo un ufficio di collegamento tra la Commissione e la Banca Europea per gli Investimenti, particolarmente allo scopo di facilitare le operazioni del Fondo Europeo di Sviluppo.
Testo vigente dal 25 giugno 1966
