[1]Articolo III-394

[2]La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e fluido del mercato interno nell'interesse dell'Unione. A tal fine facilita, in particolare mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:

  • a)progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;
  • b)progetti volti all'ammodernamento o alla riconversione di imprese oppure alla creazione di nuove attivita' indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;
  • c)progetti di interesse comune per piu' Stati membri che, per ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca europea per gli investimenti facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi a finalita' strutturale e degli altri strumenti finanziari dell'Unione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art394 · fonte su Normattiva