1. Alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, i funzionari e gli altri agenti della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica diventano funzionari ed altri agenti delle Comunita' Europee e fanno parte dell'amministrazione unica di tali Comunita'. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunita' Europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunita'. 2. Sono abrogati il paragrafo 7, terzo comma, della Convenzione sulle disposizioni transitorie allegata al Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, l'articolo 212 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e l'articolo 186 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea della Energia Atomica.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~art24 · fonte su Normattiva