Sino all'entrata in vigore dello statuto e del regime unici previsti dall'articolo 24 e della regolamentazione da adottare a norma dell'articolo 13 del Protocollo allegato al presente Trattato, ai funzionari e altri agenti assunti prima della data d'entrata in vigore del presente Trattato continuano ad essere applicate le disposizioni che erano applicabili sino ad allora. Ai funzionari e agli altri agenti assunti a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente Trattato sono applicabili, in attesa dello statuto e del regime unici previsti dall'articolo 24 e della regolamentazione da adottare in applicazione dell'articolo 13 del Protocollo allegato al presente Trattato, le disposizioni applicabili ai funzionari e agenti della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica.
Testo vigente dal 25 giugno 1966
