Sino all'entrata in vigore dello statuto e del regime unici previsti dall'articolo 24 e della regolamentazione da adottare a norma dell'articolo 13 del Protocollo allegato al presente Trattato, ai funzionari e altri agenti assunti prima della data d'entrata in vigore del presente Trattato continuano ad essere applicate le disposizioni che erano applicabili sino ad allora. Ai funzionari e agli altri agenti assunti a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente Trattato sono applicabili, in attesa dello statuto e del regime unici previsti dall'articolo 24 e della regolamentazione da adottare in applicazione dell'articolo 13 del Protocollo allegato al presente Trattato, le disposizioni applicabili ai funzionari e agenti della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~art25 · fonte su Normattiva