Il Consiglio, deliberando all'unanimita', fissa il regime pecuniario dei membri uscenti dell'Alta Autorita' e delle Commissioni della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica che, avendo cessato le loro funzioni a norma dell'articolo 32, non siano stati nominati membri della Commissione.
Testo vigente dal 25 giugno 1966
