Il Consiglio, deliberando all'unanimita', fissa il regime pecuniario dei membri uscenti dell'Alta Autorita' e delle Commissioni della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica che, avendo cessato le loro funzioni a norma dell'articolo 32, non siano stati nominati membri della Commissione.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~art34 · fonte su Normattiva