1. Fino alla data dell'entrata in vigore del Trattato che istituisce una Comunita' Europea unica e comunque per una durata massima di tre anni a decorrere dalla nomina dei suoi membri, la Commissione si compone di quattordici membri. Durante questo periodo il numero dei membri aventi la nazionalita' dello stesso Stato non puo' essere superiore a tre. 2. Il Presidente, i Vice-presidenti e i membri della Commissione sono nominati subito dopo l'entrata in vigore del presente Trattato. La Commissione entra in funzione il quinto giorno successivo alla nomina dei i suoi membri. Contemporaneamente scade il mandato dei membri dell'Alta Autorita' e delle Commissioni della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~art32 · fonte su Normattiva