Il mandato dei membri della Commissione menzionata all'articolo 32 scade alla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1. I membri della Commissione menzionata all'articolo 10 sono nominati al piu' tardi un mese prima di tale data. Qualora tali nomine nel loro insieme, oppure alcune fra queste, non intervengano entro il prescritto termine, le disposizioni dell'articolo 12, terzo comma, non sono applicabili a quello tra i membri aventi la nazionalita' di un medesimo Stato, che abbia l'anzianita' minore nelle funzioni di membro di una Commissione o dell'Alta Autorita' oppure, in caso di anzianita' uguale, al membro piu' giovane. Le disposizioni dell'articolo 12, terzo comma, restano tuttavia applicabili a tutti i membri della stessa nazionalita' se, anteriormente alla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, un membro di quella nazionalita' ha cessato di esercitare le proprie funzioni senza essere sostituito.
Testo vigente dal 25 giugno 1966
