1. Il primo bilancio delle Comunita' e' stabilito e adottato per l'esercizio che decorre dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore del presente Trattato. 2. Se il presente Trattato entra in vigore anteriormente al 1 luglio 1965, lo stato di previsione generale delle spese di amministrazione della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, che scade il 10 luglio, sara' prorogato sino al 31 dicembre dello stesso anno; i crediti aperti a titolo di detto stato di previsione saranno aumentati in proporzione, salvo decisione contraria del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Se il presente Trattato entra in vigore dopo il 30 giugno 1965, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, prendera' le decisioni appropriate per assicurare il regolare funzionamento delle Comunita' ed adottare il piu' presto possibile il primo bilancio delle Comunita'.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~art35 · fonte su Normattiva