E' istituita una Commissione delle Comunita' Europee, appresso denominata la Commissione. Tale Commissione sostituisce l'Alta Autorita' della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, nonche' le Commissioni della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica. Essa esercita i poteri e le competenze devolute a dette istituzioni, alle condizioni previste dai Trattati che istituiscono rispettivamente la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, nonche' dal presente Trattato.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~art9 · fonte su Normattiva