[1]Protocollo sul privilegi e sulle immunita' delle Comunita' Europee LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

[2]Considerando che, ai termini dell'articolo 28 del Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' Europee, dette Comunita' e la Banca Europea per gli Investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunita' e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate a detto Trattato:

[4]I locali e gli edifici delle Comunita' sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi delle Comunita' non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~protocollo-art1 · fonte su Normattiva