Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di essa beneficiano:

  • a)su territorio nazionale, delle immunita' riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;
  • b)sul territorio di ogni altro Stato membro, della esenzione da ogni provvedimento di detenzione o da ogni procedimento giudiziario. L'immunita' li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano. L'immunita' non puo' essere invocata nel caso di flagrante delitto e non puo' inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunita' ad uno del suoi membri.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~protocollo-art10 · fonte su Normattiva