Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di essa beneficiano:
- a)su territorio nazionale, delle immunita' riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;
- b)sul territorio di ogni altro Stato membro, della esenzione da ogni provvedimento di detenzione o da ogni procedimento giudiziario. L'immunita' li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano. L'immunita' non puo' essere invocata nel caso di flagrante delitto e non puo' inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunita' ad uno del suoi membri.
Testo vigente dal 25 giugno 1966
