I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunita', nonche' i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni d'uso. Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunita'.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~protocollo-art11 · fonte su Normattiva