- 1)I rappresentanti degli Stati membri, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza del luogo delle riunioni, fruiscono dei seguenti privilegi ed immunita':
- a)immunita' dall'arresto e dalla detenzione, nonche' dalla confisca dei loro bagagli personali, tranne che in caso di delitto grave o di reato in flagranza;
- b)immunita' dalla giurisdizione, anche dopo il termine della loro missione per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; tale immunita' tuttavia non e' valida nei casi di infrazione al regolamento stradale commessa da un rappresentante di uno Stato membro, o di danni causati da un veicolo o altro mezzo di trasporto di sua proprieta' o da esso condotto:
- c)inviolabilita' per tutti i loro documenti e carte ufficiali;
- d)esenzione da ogni misura limitativa dell'immigrazione e da ogni formalita' di registrazione degli stranieri;
- e)analogo trattamento, per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o quelle relative alle operazioni di cambio, di quello concesso ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;
- f)analogo trattamento, in materia doganale, per quanto riguarda i loro bagagli personali, di quello concesso ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
- 2)I privilegi e le immunita' sono concessi ai rappresentanti degli Stati membri, non per loro vantaggio personale, ma affinche' possano esercitare con la massima indipendenza le loro funzioni presso EUMETSAT. Di conseguenza, uno Stato membro ha il dovere di revocare l'immunita' di un rappresentante in tutti i casi in cui il mantenimento di detta immunita' potrebbe ostacolare l'azione della giustizia ed in cui essa puo' essere revocata senza pregiudicare i fini per i quali e' stata concessa.
- 3)Nessun Stato membro e' tenuto a concedere privilegi ed immunita' ai suoi rappresentanti.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
